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Karabine: la protezione speciale e il sogno della Cittadinanza Italiana.

Karabine è arrivato in Italia nel 2016, da Casamance, Senegal, con 24 anni sulle spalle. Uomo adulto, con sogni chiari: lavorare, studiare, costruire un futuro lontano dai rischi del suo Paese e sperando in una protezione stabile, un permesso che gli avrebbe permesso di vivere senza paura e di iniziare a integrarsi davvero nella società italiana.

Nel 2016 ha richiesto asilo, ma, a causa della lunghezza dei tempi di giudizio e del ricorso in tribunale, ha chiesto il permesso di soggiorno per protezione speciale solo nel 2020, con il riconoscimento effettivo arrivato nel 2025. Questo permesso è previsto dall’articolo 19 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) e disciplinato dal D.Lgs. 25/2008 sulla protezione internazionale. È importante chiarire che l’art. 19 non concede automaticamente alcun titolo di soggiorno, ma stabilisce il divieto di respingimento o espulsione verso Stati in cui lo straniero possa rischiare persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti. Quando una Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo, ma ritiene applicabile questo divieto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Fino al 2015 era possibile ottenere la cosiddetta protezione umanitaria, misura discrezionale che tutelava chi non poteva essere riconosciuto né rifugiato né beneficiario di protezione sussidiaria, ma comunque versava in condizioni di rischio o vulnerabilità. Con il DL 113/2018 e successive modifiche, questa forma di protezione è stata sostituita dalla protezione speciale ex art. 19, che oggi può essere richiesta solo tramite il percorso presso la Commissione territoriale, non più direttamente in Questura. L’evoluzione normativa ha reso il quadro più complesso e allungato i tempi di riconoscimento effettivo, costringendo molti richiedenti, come Karabine, ad attendere anni prima di ottenere un titolo stabile.

Dal punto di vista giuridico, la vicenda mette in luce questioni delicate: gli anni vissuti in attesa del PDS, dal 2016 al 2025, non sono conteggiati come residenza utile ai fini della cittadinanza. La legge italiana (art. 9 L. 91/1992) richiede dieci anni di residenza legale continuativa e il calcolo parte dal momento in cui lo straniero è titolare di un permesso di soggiorno valido per i requisiti di cittadinanza, quindi neanche il periodo trascorso con un PDS ex art. 19 viene considerato. In altre parole, Karabine dovrà convertire il suo permesso per motivi di lavoro se vorrà costruire la residenza “utile” ai fini della cittadinanza.

Il Decreto Cutro (DL 20/2023, L. 50/2023) ha introdotto limiti significativi alla conversione dei permessi di protezione speciale in permessi di lavoro. Nel caso di Karabine si applica il regime transitorio, perché la sua domanda risale al 2016, e la conversione dovrebbe essere possibile secondo le regole precedenti. Tuttavia, molte Questure hanno rigettato istanze analoghe, costringendo i titolari a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale, che spesso ha accolto i ricorsi, evidenziando come la normativa, pur prevedendo strumenti di protezione e integrazione, possa tradursi in percorsi amministrativi complessi e incerti.

Dal punto di vista europeo e internazionale, la situazione si inserisce in un quadro più ampio. La Direttiva 2011/95/UE e la Convenzione di Ginevra del 1951 stabiliscono che i richiedenti protezione devono godere di tutela e integrazione, ma non definiscono criteri uniformi per il calcolo della residenza utile ai fini della cittadinanza o per la conversione dei permessi. L’Italia, applicando queste norme in maniera restrittiva, rischia di non valorizzare anni di vita concreta e contributo alla società.

Sul piano sociale e psicologico, questa situazione genera frustrazione e senso di sospensione: la cittadinanza e il permesso di lavoro non sono solo documenti, ma strumenti di identità, partecipazione e autonomia. Per avvocati e operatori del settore, la vicenda di Karabine evidenzia l’importanza di strategie mirate: ricorsi amministrativi, interventi interpretativi e proposte legislative capaci di riconoscere l’integrazione pre-PDS e garantire strumenti di conversione lavorativa, anche in presenza di nuovi vincoli normativi.

Oggi Karabine continua a costruire la sua vita in Italia. Lavora regolarmente, è fidanzato e partecipa alla vita comunitaria, sperando che, un giorno, la cittadinanza possa finalmente riflettere ciò che ha già vissuto e costruito. La sua esperienza ricorda che i diritti non sono solo norme da applicare, ma vite da comprendere, e che la legislazione, pur fondata su principi chiari, rischia di produrre ingiustizie quando non considera l’integrazione concreta e viene applicata in senso restrittivo.

 
 
 

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